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Fiscalità

Premi di risultato. Cosa sono e come si possono ricevere.

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Componete della retribuzione sempre più diffusa, il premio di risultato (PDR) soggiace ad un regime fiscale molto favorevole per il lavoratore. Vi sono vantaggi anche per le aziende, soprattutto riguardo al regime contributivo. La norma che disciplina i PDR è piuttosto articolata e meriterebbe un approfondimento ad hoc; ci concentriamo qui sugli aspetti principali, individuando le connessioni fra premio di risultato e fondo pensione. Ma andiamo per gradi

DI COSA SI TRATTA?

Il PDR, in sintesi, è un elemento aggiuntivo alla normale retribuzione, di carattere variabile e il cui riconoscimento è condizionato al raggiungimento di un obiettivo (individuale, di team o di gruppo) definito a priori e collegato a taluni indicatori di, appunto, risultato.

BENEFICI FISCALI DEL PREMIO DI RISULTATO

PDR, negoziati attraverso la contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) ed entro il limite di € 3.000 (€ 4.000, nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) lordi annui, gode della tassazione agevolata, in misura che varia a seconda dell’utilizzo per il quale il lavoratore vorrà optare, ossia:

1. liquidazione PDR in busta paga: applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10%

2. conversione PDR in una delle diverse forme di “welfare aziendale”: nessuna tassazione. Di norma le aziende prevedono un “pacchetto” di possibili opzioni, accessibili talvolta attraverso dei portali web che ne consentono la gestione e la tracciatura delle scelte effettuate

3. destinazione, totale o parziale, del PDR all’assistenza sanitaria integrativa o al fondo pensioneesenzione fiscale integrale. Ciò significa che tali contribuzioni:

  • non sono soggette all’imposta sostitutiva del 10%;
  • non concorrono a formare reddito anche se viene superato il limite di deducibilità di 5.164,57 euro (limite massimo PDR € 3.000);
  • non sono soggette a tassazione al momento dell’erogazione da parte del Fondo.

In parole povere: se in virtù del “risultato” (produttività) ottengo un premio (PDR) di 1.000 € dall’azienda e lo verso al Fondo Pensione, all’atto della liquidazione avrò un pagamento di 1.000 €, senza nessun impatto fiscale.

ASPETTI CONTRIBUTIVI

Sulle retribuzioni matura, oltre al carico fiscale, anche la contribuzione previdenziale INPS destinata, per la maggior parte, al pagamento delle pensioni (IVS – Invalidità Vecchiaia Superstiti). L’INPS tiene traccia di tali contribuzioni, in modo che possano essere conteggiate nel “calcolo contributivo” quando il lavoratore giungerà alla pensione. Il PDR soggiace ad un regime contributivo differenziato a seconda della scelta effettuata dal lavoratore:

1. Liquidazione PDR in busta paga: contribuzione piena (indicativamente un 40%, di cui circa il 10% a carico del lavoratore ed il resto a carico dell’azienda). Si ricorda a tal riguardo che la contribuzione conteggiata ai fini pensionistici è pari al 33% della retribuzione (9,19% “carico lavoratore”, il resto “carico azienda”);

2. se il PDR è convertito in “welfare aziendale”, non vi è applicazione di contribuzione INPS;

3. se il PDR viene destinato all’assistenza sanitaria integrativa o al fondo pensione, si ritiene che non vi debba essere contribuzione INPS (interpretazione Mefop) ma solo del cosiddetto contributo di solidarietà del 10% (lo stesso che l’azienda paga sul cosiddetto “contributo azienda” dovuto a chi si iscrive alla previdenza complementare di natura contrattuale).

Quali gli effetti?
La minor contribuzione, (casi 2 e 3), comporta una riduzione di costo per l’azienda. In tali fattispecie il lavoratore valuterà gli effetti della rinuncia alla quota contributiva a carico dell’azienda (per la sua pensione) tenendo conto all’opposto dei vantaggi fiscali, degli elementi qualificanti il welfare e/o la previdenza complementare e degli eventuali incrementi di valore che la contrattazione potrebbe aver definito per rendere più appetibili tali scelte.

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